Bancarotta preferenziale in ipotesi di esenzione da revocatoria da coordinare
Anche nel Codice della crisi manca un’esenzione generale da tale bancarotta quando l’atto compiuto dall’imprenditore è esente da revocatoria
Le fattispecie di reati contenuti nel titolo IX (rubricato “Disposizioni penali”) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in breve CCII), recato dal DLgs. 14/2019, in vigore dal 1° settembre 2021, ricalcano le norme del RD n. 267/42 (legge fallimentare).
Per quanto ci occupa, ai sensi dell’art. 322 comma 3 del CCII, permane la punibilità con la reclusione da uno a cinque anni per l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione (c.d. bancarotta “preferenziale”).
Tuttavia, tale profilo di reato andrebbe coordinato con le norme di cui al terzo comma dell’art. 166 Codice della crisi (che ripropone
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