Anche con il DL Agosto possibile richiedere all’INPS l’anticipo del 40% della cassa integrazione
Con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a smentita di quanto riportato su diversi articoli di stampa, ha precisato che anche con il DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) resta ferma la possibilità per le aziende di richiedere l’anticipo del 40% della cassa integrazione COVID-19.
L’art. 1 del DL 104/2020 consente l’accesso a 18 settimane complessive (divise in due tranche) di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) utilizzabili, tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro che nel 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19 (si veda “Trattamenti di integrazione salariale per 18 settimane fino a fine anno” del 18 agosto 2020).
Per il Ministero, l’espresso richiamo alle modalità di domanda ex artt. 22-quater e 22-quinquies, introdotti dal DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), riconferma la possibilità per le aziende di richiedere all’INPS l’anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell’art. 22-quater del DL 18/2020.
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