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Contro esodati con opzione per il regime degli impatriati solo nei termini

/ REDAZIONE

Sabato, 29 agosto 2020

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Con la risposta a interpello n. 284 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ripercorre la disciplina del regime dei contro esodati di cui alla L. 238/2010 e degli impatriati con opzione di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs. 147/2015.

Nel caso di specie, un soggetto ha fruito per gli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017 degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia di cui alla L. 238/2010 e chiede se possa optare, ai sensi del comma 4 dell’art. 16 del DLgs. 147/2015, per il regime fiscale degli impatriati previsto dal comma 1 del medesimo art. 16 per l’intero quinquennio 2016-2020.

L’Agenzia delle Entrate rileva che al fine di fruire del regime impatriati (nella versione in vigore al 30 aprile 2019), fino al periodo d’imposta 2020, i soggetti interessati avrebbero dovuto esercitare la prevista opzione nel termine del 2 maggio 2017, con richiesta al datore di lavoro entro i termini di presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2017, direttamente in dichiarazione.

Con particolare riferimento al caso di specie, l’Agenzia rileva che il soggetto, rientrato in Italia nell’anno 2015, ha fruito degli incentivi di cui alla L. 238/2010 nei periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 e non ha esercitato l’opzione di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs. 147/2015 nei termini sopraindicati; di conseguenza, lo stesso non può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati.

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