La detrazione per i canoni di locazione spetta anche per soggetti iscritti all’AIRE
L’art. 16 comma 1-bis del TUIR prevede una detrazione d’imposta a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione un’unità immobiliare destinata a propria abitazione principale nel nuovo Comune di lavoro, ovvero in un Comune ad esso limitrofo a condizione che il nuovo Comune di lavoro (o il Comune limitrofo) disti almeno 100 Km dal precedente Comune di residenza del dipendente e sia situato in un’altra Regione.
La residenza nel nuovo Comune deve essere trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione stessa.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50 (§ 6.2) ha chiarito che la detrazione in esame si applica ai soli “lavoratori dipendenti”, con esclusione quindi dei titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa e degli altri percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e spetta anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato.
Inoltre la detrazione, fruibile nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza, spetta a prescindere dal fatto che il contratto di locazione rientri tra quelli disciplinati dalla L. 431/98.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 288 di ieri precisa che la detrazione spetta anche ad un soggetto che ha trasferito, per motivi di lavoro, la residenza all’estero con contestuale iscrizione all’AIRE.
Tuttavia la detrazione spetta esclusivamente limitatamente all’anno nel quale, pur avendo effettuato l’iscrizione all’AIRE, risulti ancora fiscalmente residente in Italia in base al comma 2 dell’art. 1 del TUIR ovvero “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Diversamente, con riferimento alle annualità successive, in assenza della residenza fiscale italiana, il contribuente non potrà beneficiare della detrazione in oggetto non essendo ricompresa tra quelle fruibili dai non residenti ai sensi dell’art. 24 del TUIR.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941