L’accertamento con adesione attenua ma non estingue il reato
Solo attenuazione della pena se il ravvedimento segue l’accertamento
L’art. 13 del DLgs. 74/2000 ha reso – in determinati casi e per determinate fattispecie – l’estinzione del debito tributario una causa di non punibilità. Per i reati non citati in questa disposizione (ormai pochissimi) ovvero laddove non ricorrano i presupposti richiesti dal legislatore, il pagamento del dovuto potrà valere solo come circostanza attenuante della pena.
Si tratterà di un’attenuante speciale, ai sensi dell’art. 13-bis del DLgs. 74/2000, laddove il pagamento medesimo avvenga in forma integrale (comprese sanzioni amministrative e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. Potrà, invece, rilevare
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