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Non è possibile rideterminare il valore delle azioni negoziate in AIM Italia

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 settembre 2020

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Con risposta a interpello n. 308 di ieri, 3 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla facoltà di rideterminare, ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modifiche, il valore delle azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.

Si ricorda che la possibilità in esame riguarda, per espressa disposizione normativa, titoli, quote o diritti, “non negoziati in mercati regolamentati”.
Al riguardo, l’Agenzia evidenzia che il TUF (DLgs. 58/98) assimila i sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati, in quanto si caratterizzano parimenti per il fatto di essere sottoposti ad un insieme di regole organiche che presiedono all’organizzazione e al funzionamento del mercato stesso.

Pertanto, prosegue l’Agenzia, AIM Italia, ovvero il mercato della Borsa Italiana dedicato alle PMI, in quanto sistema multilaterale di negoziazione, deve essere ricondotto ad un mercato regolamentato, con la conseguenza che le azioni in esso negoziate non possono essere oggetto di rideterminazione del valore di acquisto.

È quindi possibile richiedere il rimborso delle imposte sostitutive versate presentando apposita istanza ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta non dovuta.

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