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Rinuncia alle agevolazioni per i PUP congiunta da parte di tutti gli acquirenti

/ REDAZIONE

Sabato, 5 settembre 2020

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La ormai abrogata agevolazione per i piani urbanistici particolareggiati (art. 1 comma 25 della L. 24 dicembre 2007 n. 244) era condizionata all’ultimazione dell’intervento edificatorio entro 11 anni dall’acquisto. In caso di mancata edificazione entro il termine o di alienazione dell’immobile prima dell’ultimazione, si verifica (ris. Agenzia Entrate n. 37/2014) la decadenza dall’agevolazione, che autorizza l’Agenzia delle Entrate a liquidare la maggiore imposta dovuta oltre agli interessi di mora, ma non consente di applicare alcuna sanzione, atteso che non vi è obbligo di denuncia ex art. 19 del DPR 131/86.

Con riferimento a tale agevolazione, nella risposta ad interpello n. 311, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ove l’immobile ricadente nel piano urbanistico particolareggiato sia stato acquistato da più acquirenti in comproprietà, non è possibile ipotizzare una decadenza parziale, per mancata edificazione, in capo solo ad alcuni degli acquirenti. Infatti, la decadenza è normativamente correlata ad un fatto oggettivo quale l’edificazione, sicché risulta incompatibile con una decadenza o una “rinuncia” parziale in capo solo ad alcuni beneficiari.
Per questo motivo, non è possibile che uno solo degli acquirenti, rendendosi conto che non riuscirà a completare l’intervento edificatorio entro il termine legale, rinunci pro quota al beneficio chiedendo all’Agenzia delle Entrate di riliquidare l’imposta sull’atto di acquisto.

Invece, è possibile che entrambi gli acquirenti, ritenendo di non poter ottemperare all’obbligo, assunto nell’atto, di completare l’edificio entro 11 anni dall’acquisto, concordino di rinunciare congiuntamente al beneficio.
A tale scopo, secondo l’Amministrazione, essi possono “far rettificare l’atto di acquisto agevolato, con un nuovo atto integrativo in cui dichiarano di non poter assumere l’obbligo di completare la costruzione dell’immobile”. La registrazione di tale atto integrativo comporta la riliquidazione dell’imposta di registro in misura ordinaria, da cui dovrà essere sottratta l’imposta agevolata pagata sull’atto originario ed a cui dovranno aggiungersi gli interessi. 

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