La holding a controllo totalitario consente il realizzo controllato
È requisito indispensabile per beneficiare di tale regime per il conferimento di una partecipazione non di controllo
Con le risposte interpello nn. 314 e 315, l’Agenzia delle Entrate è tornata sull’ambito di applicazione del regime previsto dall’art. 177, comma 2-bis del TUIR che per il conferimento di partecipazioni non di controllo consente di beneficiare del c.d. “realizzo controllato” in presenza delle seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
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