Nella prova del trasporto intra-Ue parti indipendenti complesse da identificare
Necessario un pronunciamento ufficiale sui documenti atti a dimostrare l’indipendenza
L’art. 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, ha stabilito regole armonizzate in materia di prova del trasporto negli scambi intra-unionali di beni. Tali regole sono valide esclusivamente nel caso in cui la movimentazione delle merci avvenga con intervento di terze parti rispetto a cedente e cessionario. I mezzi di prova sono differenti a seconda che la spedizione o il trasporto siano posti a carico del cedente o del cessionario; in entrambi i casi, tuttavia, è richiesto che i documenti siano rilasciati da due parti che siano indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente.
È, dunque, necessario comprendere secondo quali parametri è possibile valutare la sussistenza della anzidetta indipendenza.
Seguendo la gerarchia delle fonti, un primo utile
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