La decadenza dalla dilazione preclude a una successiva richiesta
La riammissione non è un diritto assoluto del contribuente
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 602/73, le somme iscritte a ruolo possono essere oggetto di dilazione in un numero massimo di 72 rate mensili laddove il contribuente dimostri di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà (rate che possono diventare 120 in caso di sussistenza dei presupposti relativi alla c.d. “dilazione straordinaria”). Non è necessario dimostrare tale condizione soggettiva in caso di carichi sino a 60.000 euro.
In caso di rateazione rimasta inadempiuta, il terzo comma della richiamata disposizione prevede che la decadenza si verifichi a seguito del mancato versamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, il debito può essere nuovamente rateizzato se, nel momento di presentazione della domanda, le rate scadute alla stessa data
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