Contributo a fondo perduto all’imprenditore individuale post trasformazione regressiva
Con la risposta n. 320 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di trasformazione regressiva da sas a impresa individuale, il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 spetta all’imprenditore individuale risultante dall’operazione, tenendo conto che non si tratta di attività neocostituita.
Nel caso di specie, l’istante, in qualità di socio superstite di una sas, ha deciso, previa liquidazione della quota dell’altro socio, per il proseguimento dell’attività come ditta individuale a far data da marzo 2020, dando luogo ad una “trasformazione involutiva o regressiva”.
Si chiede quindi se il contributo a fondo perduto debba essere calcolato in capo alla società nelle modalità di cui al comma 4 dell’art. 25 del DL n. 34/2020, in quanto la società, all’epoca ancora in vigore, si è trasformata senza soluzione di continuità, ovvero in capo alla ditta individuale e nelle modalità che escludono i requisiti di cui al comma 4, considerando la “nuova costituzione” da marzo 2020.
Con la circolare n. 22/2020, § 5.1 (riguardante le operazioni di riorganizzazione), è stato affermato che, come già precisato nella circolare n. 15/2020 “in relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. (...) Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita”.
L’Agenzia ritiene quindi che l’istante possa fruire del contributo a fondo perduto, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’art. 25 del DL 34/2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
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