Confermata all’11,50% la riduzione contributiva per le aziende edili
Con il DM 4 agosto 2020, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del proprio portale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, conferma, anche per il 2020, la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,50%.
Si ricorda che la riduzione in esame è stata prevista dall’art. 29 comma 2 del DL 244/1995, conv. L. 341/1995, e la sua misura viene determinata annualmente con apposito decreto del Ministero del Lavoro, il quale può confermarla o rimodularla rispetto all’anno precedente.
Ai fini INPS, il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Inoltre, non trova applicazione sul contributo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.
Il decreto in commento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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