Medico competente centrale nel reinserimento lavorativo dei disabili
Con la circolare n. 34/2020, l’INAIL ha fornito chiarimenti interpretativi con riguardo al reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, disciplinato dall’art. 3 dello specifico Regolamento che, in attuazione dell’art. 1, comma 166 della L. 190/2014, disciplina il parziale rimborso dei costi per la realizzazione di interventi mirati al reinserimento di lavoratori infortunati e affetti da malattia professionale.
Affinché ricorra l’obbligo degli accomodamenti ragionevoli e quindi ricorrano i presupposti per l’intervento dell’Istituto, è sufficiente che la disabilità, pur non limitando la possibilità di continuare a prestare l’attività lavorativa nella mansione specifica, renda più faticoso e difficoltoso il suo svolgimento, con conseguente alterazione della condizione di parità rispetto agli altri lavoratori e connesso rischio di discriminazione.
L’eventuale assenza del giudizio richiesto al Servizio di prevenzione della Asl o del medico competente, o sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni – spiega l’Istituto assicurativo – non può costituire condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo.
Quando, invece, il medico competente o il Servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, detto giudizio ha valore di imprescindibile elemento di valutazione, ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.
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