Per i contributi volontari nessuna decadenza per il ritardato pagamento di un bollettino
La Cassazione, con la sentenza n. 19054, depositata ieri, si è pronunciata in materia di contribuzione volontaria, evidenziando che, ai sensi dell’art. 10 del DPR 1432/71, per effetto del ritardato versamento dei contributi rispetto alle scadenze stabilite, i contributi stessi si considerano indebiti e sono restituiti d’ufficio, ma non viene integrata alcuna decadenza né alcuna causa che giustifichi la risoluzione del rapporto previdenziale.
Il caso riguarda una lavoratrice, ex dipendente della Società Italiana per il gas, ammessa alla contribuzione volontaria presso il Fondo Integrativo Gas e autorizzata al versamento dei contributi tramite bollettini postali fino al terzo trimestre del 2010. L’INPS, a causa del ritardato pagamento del bollettino relativo al primo trimestre 2009 (scaduto il 30 giugno 2009 e pagato dalla lavoratrice il 22 settembre 2009), aveva dichiarato l’annullamento della contribuzione volontaria dalla stessa versata, ciò in quanto, secondo l’Istituto, dal ritardo nel pagamento era derivata la decadenza della lavoratrice dall’iscrizione al Fondo.
La Suprema Corte ha disatteso tale impostazione e, confermando la pronuncia dei giudici di merito, ha chiarito che dal tardivo pagamento di un solo bollettino trimestrale deriva la mancata copertura assicurativa del trimestre cui il pagamento non tempestivo si collega, ma non, di certo, la perdita del trattamento pensionistico.
I giudici di legittimità hanno infatti rilevato che la contribuzione volontaria è una facoltà e, in quanto tale, in assenza di disposizioni normative di segno contrario, l’INPS non può applicare alla stessa alcuna decadenza o prescrizione. A tal proposito, nella sentenza in commento, viene ricordato che il compito dell’Istituto si riduce all’accertamento delle condizioni per l’ammissione alla prosecuzione volontaria, al compimento di atti meramente procedimentali e al pagamento delle prestazioni previdenziali una volta maturato il requisito contributivo.
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