Azioni di massa con effetti incerti sulla chiusura anticipata del fallimento
Il dubbio origina dalla formulazione dell’art. 118 del RD 267/42, nella parte in cui richiama i soli rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento
L’intervento riformatore di cui all’art. 7 del DL 83/2015 nacque con la dichiarata finalità di imprimere una forte impronta acceleratoria alla durata delle procedure fallimentari, tendendo a contenere il diffuso fenomeno delle condanne della c.d. legge Pinto (L. 89/2001).
La norma incisa è costituita, per quanto qui di interesse, dal combinato disposto di cui all’art. 118 comma 2 del RD 267/42, a norma del quale “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 43.”; nonché del riformato art. 120 comma 5 del RD 267/42, a mente del quale “Nell’ipotesi
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