Il pagamento del debito tributario è presupposto per il patteggiamento
Possibile il rinvio dell’apertura del dibattimento se il debito tributario è stato riconosciuto dall’imputato e già rateizzato
Il pagamento del debito a fronte della commissione di un reato tributario può assumere diverse funzioni nel processo penale.
L’art. 13 del DLgs. 74/2000 prevede una causa di non punibilità che si differenzia a seconda delle fattispecie contestate. Il successivo art. 13-bis stabilisce i casi residuali in cui esso determina una circostanza attenuante della pena e fissa i presupposti per il patteggiamento.
In particolare il comma 2 del citato art. 13 subordina la non punibilità per i reati dichiarativi a due condizioni: che la condotta riparatoria sia realizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e che l’autore del reato non abbia ancora notizia formale di accessi, ispezioni, verifiche o di altri accertamenti amministrativi
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