Nuova Sabatini in unica soluzione con finanziamento fino a 200.000 euro
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 22 settembre 2020 n. 239062, ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal DL Semplificazioni alla “Nuova Sabatini”.
L’art. 39, comma 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito (DL Semplificazioni) ha modificato la disciplina della Nuova Sabatini di cui all’art. 2 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito, innalzando, a decorrere dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 76/2020), l’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da 100.000 a 200.000 euro.
Pertanto, per effetto della modifica normativa, il comma 4 del predetto art. 2 del DL n. 69/2013 dispone che “In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione”.
Per effetto di tale modifica, in relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020, il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.
Ai fini di cui sopra, rileva esclusivamente l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una banca o intermediario finanziario.
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