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Il netting è una doppia somministrazione di beni

/ REDAZIONE

Sabato, 3 ottobre 2020

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Con l’ordinanza n. 21036, depositata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata in favore dell’esclusione dall’obbligo di tenuta della scheda carburante (ai sensi del DPR 444/97, attualmente abolito) nell’ipotesi di costi sostenuti nell’ambito di un contratto di “netting”.

La pronuncia fornisce anche interessanti indicazioni utili in merito al contratto di “netting”, in quanto figura negoziale atipica riconducibile alla somministrazione di beni di cui all’art. 1559 c.c.
Mediante il contratto di “netting”, le imprese che gestiscono o utilizzano mezzi di trasporto si accordano con le imprese petrolifere in modo che queste stipulino con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante un contratto di somministrazione in base al quale il gestore dell’impianto di distribuzione si impegna, verso corrispettivo, a eseguire in favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante alle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche.

Secondo quanto indicato dalla Cassazione, lo schema del contratto di “netting” è da scindersi in due operazioni distinte:
- da un lato, le somministrazioni continuative del distributore alle società petrolifere;
- dall’altro, le somministrazioni dalla società petrolifera direttamente alla società che richiede la fornitura del carburante.
In questo contesto, nell’ambito del rapporto tra gestore e società petrolifera, il primo emette nei confronti di questa regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore dell’impresa beneficiaria delle forniture di carburante e la società petrolifera emette, a sua volta, fattura per le somministrazioni effettuate a favore dell’impresa utilizzatrice.

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