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Per il requisito del calo del fatturato, nel bonus locazioni si guarda all’azienda affittata

/ REDAZIONE

Martedì, 6 ottobre 2020

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Ai fini della verifica della sussistenza del calo del fatturato, che configura condizione di applicazione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d’azienda (di cui all’art. 28 del DL 34/2020), in caso di affitto d’azienda vanno confrontati:
- il fatturato 2020 di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del credito, in capo all’affittuario dell’azienda (avente causa);
- il fatturato 2019 nei medesimi mesi di riferimento, in capo al dante causa (locatore dell’azienda).

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 442/2020 pubblicata ieri, facendo applicazione dei medesimi principi già enunciati nella risposta n. 402/2020 ed applicati anche con riferimento al contributo a fondo perduto.
Il caso di specie riguardava l’affitto di un’azienda esercitata in immobili già condotti in locazione dall’affittante (l’affittuario dell’azienda è subentrato nel contratto di affitto di immobili ex lege). 

Con riferimento a questa situazione, l’Agenzia afferma che, in presenza di tutte le altre condizioni di legge, il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 possa spettare nella misura del 30% del canone di affitto d’azienda e che il requisito del calo del fatturato possa essere verificato considerando, per il 2019, i valori di fatturato in capo al dante causa (affittante l’azienda). 

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