Per il requisito del calo del fatturato, nel bonus locazioni si guarda all’azienda affittata
Ai fini della verifica della sussistenza del calo del fatturato, che configura condizione di applicazione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo o di affitto d’azienda (di cui all’art. 28 del DL 34/2020), in caso di affitto d’azienda vanno confrontati:
- il fatturato 2020 di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del credito, in capo all’affittuario dell’azienda (avente causa);
- il fatturato 2019 nei medesimi mesi di riferimento, in capo al dante causa (locatore dell’azienda).
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 442/2020 pubblicata ieri, facendo applicazione dei medesimi principi già enunciati nella risposta n. 402/2020 ed applicati anche con riferimento al contributo a fondo perduto.
Il caso di specie riguardava l’affitto di un’azienda esercitata in immobili già condotti in locazione dall’affittante (l’affittuario dell’azienda è subentrato nel contratto di affitto di immobili ex lege).
Con riferimento a questa situazione, l’Agenzia afferma che, in presenza di tutte le altre condizioni di legge, il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 possa spettare nella misura del 30% del canone di affitto d’azienda e che il requisito del calo del fatturato possa essere verificato considerando, per il 2019, i valori di fatturato in capo al dante causa (affittante l’azienda).
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