Esclusione IVA circoscritta per le locazioni in favore di soggetti pubblici
Se un immobile nella disponibilità di un fondo (la cui costituzione è stata promossa da un ministero) viene ceduto a una società privata, ai canoni di locazione dovuti da un ente a decorrere dalla data di cessione non è più applicabile l’esclusione dall’IVA prevista per le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici (art. 2 comma 6 del DL 351/2001).
Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 444 pubblicata ieri, 6 ottobre 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato, fra l’altro, che l’art. 2 comma 6 del DL 351/2001 prevede uno speciale regime di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA per tutelare i soggetti pubblici nella loro veste di locatari/utilizzatori degli immobili oggetto di operazioni di cartolarizzazione. In questo modo, si evita la penalizzazione che deriverebbe dall’eventuale applicazione dell’IVA ai canoni di locazione, come diretta conseguenza del passaggio dei predetti beni dalla sfera pubblica a quella privata.
Nel caso in esame, tuttavia, il subentro della società acquirente nella titolarità del contratto di locazione e la conseguente modifica del soggetto locatore, produce effetti sostanziali anche ai fini della citata disposizione. Quest’ultima, infatti, non è più applicabile ai canoni di locazione dovuti a decorrere dalla data di cessione dell’immobile. Occorre fare riferimento, invece, alla disciplina prevista dall’art. 10 comma 1 n. 8 del DPR 633/72 in materia di regime di esenzione IVA per le locazioni di fabbricati.
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