Non imponibili i contributi di consiglieri e assessori regionali per il trattamento di fine mandato
Con la risoluzione n. 64 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale dei contributi finalizzati all’erogazione dei trattamenti economici vitalizi, calcolati con il metodo contributivo, spettanti ai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato.
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia, richiamando l’art. 14 del DL 138/2011 e l’art. 1 commi 965 e 966 della L. 145/2018, nonché la legge regionale 27/2019, ritiene che, il trattamento in questione, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere, sia riconducibile all’ambito dell’art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR, quale reddito derivante da pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati.
La riforma dell’istituto del vitalizio, continua l’Agenzia, ha comportato un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri. Di conseguenza, si ritiene che sia i contributi versati dai consiglieri che quelli a carico della Regione non concorrano alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR.
Infine, viene osservato che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente.
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