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Legittime le norme sul transfer pricing in ambito comunitario

/ REDAZIONE

Venerdì, 9 ottobre 2020

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Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Ue n. C-558/19 di ieri, 8 ottobre 2020, è legittima la disciplina nazionale in base alla quale il trasferimento di risorse finanziarie tra casa madre e stabile organizzazione può essere adeguato per la differenza tra il prezzo di mercato e quello concretamente applicato dalle parti. Resta ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza di ragioni obiettive per la conclusione dell’operazione ad un prezzo non conforme a quello di mercato.

Nel caso di specie, in base alla normativa rumena sui prezzi di trasferimento, la succursale rumena di una società italiana subiva un accertamento per aver concluso in qualità di mutuante, con la casa madre, due contratti di mutuo i quali non contenevano alcuna clausola relativa alla percezione di interessi da parte della mutuante.

La questione pregiudiziale ha ad oggetto la legittimità delle richiamate disposizioni nazionali con l’art. 49 del TFUE, nella parte in cui dispongono che i trasferimenti di risorse finanziarie tra una succursale stabilita in uno Stato membro e la società madre non residente possono essere sottoposte alle norme in materia sui prezzi di trasferimento, mentre le stesse non si applichino nel caso in cui la succursale e la società madre siano stabilite nel medesimo Stato membro.

Le norme sui prezzi di trasferimento dispongono la rettifica della base imponibile al fine di evitare che società residenti (tra cui rientrano le stabili organizzazioni di società estere) pongano in essere, con società non residenti, operazioni a condizioni non conformi alle condizioni di mercato (in quanto forniscano prodotti o servizi sottocosto o gratuitamente).

La Corte di Giustizia precisa, al riguardo, che, in tal caso, la restrizione alla libertà di stabilimento introdotta dalla normativa rumena in parola risulta giustificata dalla necessità di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

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