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Tassazione del TFR in base allo Stato di svolgimento dell’attività

/ REDAZIONE

Sabato, 10 ottobre 2020

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 460 di ieri, 9 ottobre 2020, conferma l’orientamento interpretativo sui criteri di territorialità degli emolumenti corrisposti dalle società italiane ai propri ex dipendenti, divenuti non residenti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso esaminato, analogo a quello oggetto dell’interpello n. 343 dell’11 settembre scorso, sono stati corrisposti all’ex dipendente, distaccato in Svizzera dal 1° agosto 2014 al 1° ottobre 2019 e divenuto fiscalmente residente in Svizzera dal 2012, il TFR, una somma a titolo di incentivo all’esodo e una somma a titolo di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza.

L’Agenzia delle Entrate conferma che tutte le somme in questione, le quali risulterebbero astrattamente imponibili per la loro totalità in Italia a norma dell’art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR (in quanto corrisposte da una società residente in Italia), sono regolate a livello convenzionale dall’art. 15 del Trattato Italia-Svizzera in materia di lavoro subordinato, su questo aspetto conforme al modello OCSE.

Conseguentemente:
- la quota parte riferibile al periodo lavorativo dalla data dell’assunzione in Italia (21 gennaio 2013) al 31 luglio 2014, in cui l’ex dipendente era residente in Svizzera ma la prestazione lavorativa è stata svolta in Italia, è soggetta a tassazione concorrente in entrambi gli Stati;
- la quota parte riferibile al periodo lavorativo dal 1° agosto 2014 al 1° ottobre 2019 (data di risoluzione del rapporto di lavoro), in cui l’ex dipendente era residente in Svizzera e la prestazione lavorativa è stata svolta in Svizzera in regime di distacco presso una società consociata, è tassata solo in Svizzera.

Per il periodo in cui la prestazione lavorativa è stata svolta nello Stato diverso rispetto a quello di residenza fiscale, l’Agenzia ribadisce che la tassazione concorrente tra lo Stato della fonte (nel caso di specie l’Italia) e quello di residenza (nel caso di specie la Svizzera) può venir meno, con tassazione esclusiva nello Stato di residenza, solo se ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 2 dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni (in particolare, occorre che il soggiorno nello Stato diverso da quello di residenza non superi i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato).

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