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Niente imposte proporzionali alla costituzione del trust autodichiarato

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 ottobre 2020

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Né l’atto istitutivo, né l’atto di dotazione del trust – di qualsivoglia tipologia – scontano l’imposta proporzionale di donazione (o di registro, o ipotecaria e catastale): la tassazione proporzionale potrà essere applicata solo al momento successivo dell’attuazione e compimento del programma del trust, mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22182, depositata ieri.

La Corte consolida ulteriormente l’orientamento che accoglie la tesi della “tassazione proporzionale eventuale e differita del trust” (Cass. n. 8082/2020), che si contrappone alla tesi della “tassazione anticipata”, accolta dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 48/2007.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ormai del tutto superato quell’orientamento (Cass. n. 3735/2015; Cass. n. 3737/2015) che aveva sostenuto il trust dovesse scontare l’imposta di donazione per la semplice “costituzione del vincolo di destinazione” a prescindere dalla realizzazione di un trasferimento imponibile. 

Secondo la Cassazione, l’atto di istituzione del trust non può scontare l’imposizione proporzionale, né questa va applicata all’atto di dotazione patrimoniale del trust. Solo il trasferimento definitivo al beneficiario finale potrà scontare l’imposizione sul trasferimento (l’imposta sulle donazioni ed eventualmente le imposte ipotecaria e catastale).

Tale soluzione – spiega la Corte – trova applicazione anche nel caso del c.d. trust autodichiarato, che si caratterizza per la coincidenza del disponente e del trustee. In questa ipotesi, è, infatti, del tutto assente ogni trasferimento patrimoniale tra disponente e trustee, sicché risulta ancor più “evidente e radicale l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all’interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto” (cfr. Cass. n. 21614/2016 e Cass. n. 16699/2019).

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