Invio delle domande di integrazione salariale per le ulteriori nove settimane già possibile dal 1° ottobre
Con il messaggio n. 3729 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito nuove indicazioni sulla proroga al 31 ottobre dei termini per l’invio della domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti e chiarimenti sull’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale ex DL 104/2020.
L’Istituto ricorda che l’art. 3 del DL 125/2020 ha prorogato al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto e al 30 settembre, rispettivamente dai commi 9 e 10 dell’art. 1 del DL 104/2020 convertito (si veda “Via libera alla proroga al 31 ottobre per le domande di CIG COVID-19” dell’8 ottobre).
Con il messaggio di ieri, l’INPS precisa che le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite alle disposizioni del DL 104/2020, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto e del 30 settembre, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro il 31 ottobre. Inoltre, l’Istituto sta provvedendo, tramite invio centralizzato massivo, a notificare, a mezzo PEC, anche le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga INPS.
Per quanto riguarda, invece, l’ulteriore periodo di nove settimane di trattamenti di integrazione salariale, dopo il messaggio n. 3525/2020, che ha reso note le modalità operative per l’invio delle domande (si veda “Domande di integrazione salariale con causale «COVID 19 con fatturato» on line” del 2 ottobre), l’INPS chiarisce ora che la trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre e non successivi al 31 dicembre 2020, è già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio, ossia dal 1° ottobre, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
Il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 2 del DL 104/2020, ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime nove settimane e che detto periodo sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
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