Prova complessa per la responsabilità da attività di direzione e coordinamento
La Corte d’Appello di Napoli si sofferma sulle caratteristiche principali della responsabilità di cui all’art. 2497 comma 1 c.c.
L’attività di direzione e coordinamento di società, anche se condotta nell’interesse imprenditoriale della società “controllante” o di terzi, e finanche se svolta in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società eterodirette, non è, di per sé sola, fonte della responsabilità contemplata dall’art. 2497 comma 1 c.c., occorrendo pur sempre che l’esercizio di tale potere abbia danneggiato il patrimonio della società controllata.
A precisarlo è la Corte d’Appello di Napoli nella sentenza 8 giugno 2020 n. 2035.
Ai sensi dell’art. 2497 comma 1 primo periodo c.c., le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui ...
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