ACCEDI
Domenica, 8 giugno 2025

IMPRESA

Prova complessa per la responsabilità da attività di direzione e coordinamento

La Corte d’Appello di Napoli si sofferma sulle caratteristiche principali della responsabilità di cui all’art. 2497 comma 1 c.c.

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 2 novembre 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’attività di direzione e coordinamento di società, anche se condotta nell’interesse imprenditoriale della società “controllante” o di terzi, e finanche se svolta in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società eterodirette, non è, di per sé sola, fonte della responsabilità contemplata dall’art. 2497 comma 1 c.c., occorrendo pur sempre che l’esercizio di tale potere abbia danneggiato il patrimonio della società controllata.
A precisarlo è la Corte d’Appello di Napoli nella sentenza 8 giugno 2020 n. 2035.

Ai sensi dell’art. 2497 comma 1 primo periodo c.c., le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU