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Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in materia di licenziamenti collettivi

/ REDAZIONE

Giovedì, 5 novembre 2020

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La Corte Costituzionale, con un comunicato diffuso nella giornata di ieri, 4 novembre 2020, ha reso noto di aver esaminato le questioni sollevate dalla Corte d’Appello di Napoli con l’ordinanza del 18 settembre 2019 sulla disciplina dei licenziamenti collettivi contenuta nell’art. 10 del DLgs. 23/2015 e di averle ritenute inammissibili.

Si ricorda che con tale pronuncia i giudici partenopei hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale avendo ritenuto la suddetta disposizione del DLgs. 23/2015 in contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35, 41 e 111 Cost., essendo irragionevole prevedere l’applicabilità di regimi sanzionatori differenti a seconda della data di assunzione dei lavoratori interessati dalla medesima procedura di licenziamento collettivo.

Per i giudici di Napoli la suindicata norma del DLgs. 23/2015 si porrebbe inoltre in contrasto con l’art. 76 Cost., riguardando la legge delega 183/2014 solo i licenziamenti individuali e non quelli collettivi. Con tale ordinanza, si rileva per completezza, la Corte d’Appello di Napoli ha anche sollecitato un intervento da parte della Corte di Giustizia Ue, ponendo in dubbio la conformità delle norme sanzionatorie sui licenziamenti collettivi contenute nel DLgs. 23/2015 rispetto all’ordinamento comunitario.

Come anticipato, tali questioni sono state dichiarate inammissibili per insufficienza della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle stesse; inoltre, precisa l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale, nell’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli non è stato chiarito il tipo di intervento richiesto alla Consulta.
Si attendono dunque le motivazioni della sentenza, di cui è stato annunciato il deposito nelle prossime settimane.

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