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La mera prospettiva di vendita non è sufficiente per includere una partecipazione nel circolante

/ REDAZIONE

Giovedì, 5 novembre 2020

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Le partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute sono da iscrivere tra le immobilizzazioni. Tale impostazione contabile emerge dalla bozza di risposta pubblicata in consultazione fino al prossimo 15 novembre dall’Organismo italiano di contabilità.

Al riguardo si osserva che il criterio di classificazione dell’OIC 21 prevede che la classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. In particolare, le partecipazioni destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, mentre le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Si sottolinea, inoltre, che al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano:
- la volontà della direzione aziendale;
- l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.

Pertanto, la mera prospettiva di vendita non è condizione sufficiente a determinare la classificazione nell’attivo circolante e la partecipazione sarà classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di vendere tale partecipazione dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per un periodo prolungato di tempo.

Alla luce di quanto riportato nella risposta, l’OIC non ravvede la necessità di un intervento di carattere interpretativo o emendativo del principio contabile n. 21.

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