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NOTIZIE IN BREVE

Partono le lettere per l’adempimento spontaneo sulle attività finanziarie detenute all’estero nel 2017

/ REDAZIONE

Sabato, 7 novembre 2020

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Con il provv. del 6 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti con possibili anomalie dichiarative per le attività detenute all’estero nel 2017 e gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

L’obiettivo è stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale secondo quanto previsto dall’art. 4 del DL 167/90 e l’applicazione dell’istituto del ravvedimento per l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

La comunicazione contiene:
- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
- possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
- istruzioni sugli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi del ravvedimento operoso;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, se il contribuente ravvisa inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o ha già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente, prioritariamente via PEC, email o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza, recandosi in ufficio solo nei casi indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza.

Chi ha ricevuto la comunicazione può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97.

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