Il fallimento inibisce la decadenza per la cartella
Tale principio richiederebbe un intervento normativo
La Cassazione, con la sentenza n. 23513/2020, ha affermato un principio dalla portata, almeno in via potenziale, dirompente, che può essere censurato sotto vari aspetti.
I giudici stabiliscono che, in pendenza di fallimento, non sono ammesse azioni esecutive individuali nei confronti del fallito, ivi inclusa la notifica della cartella di pagamento. L’ammissione al passivo del credito avviene peraltro sulla base del solo ruolo.
I termini di decadenza entro cui la cartella di pagamento va notificata non decorrono in pendenza di fallimento, dunque è legittimamente notificata la cartella stessa al socio dopo la chiusura del fallimento.
Sembra dunque che i termini decadenziali, in un certo senso, siano interrotti per effetto del fallimento, per poi cominciare a decorrere da quando termina il
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