Il consorzio che esegue autonomamente la commessa non deve ribaltare costi e ricavi
In materia IVA, se il consorzio acquisisce una commessa e procede a eseguirla autonomamente svolgendo una propria attività commerciale a scopo di lucro indipendente dalla partecipazione delle consorziate, non si deve procedere ad alcun ribaltamento dei relativi costi e ricavi fra tutti i consorziati. Il ribaltamento deve essere eseguito, invece, se il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, svolge servizi complementari comunque correlati alla finalità mutualistica di utilizzo del servizio consortile.
Si tratta del principio di diritto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 25518 pubblicata ieri, 12 novembre 2020.
Sulla base di quanto sopra riportato, la Suprema Corte ha stabilito, pertanto, che devono essere ribaltati:
- i costi per spese di gestione generale del consorzio, ripartiti tra i singoli consorziati pro quota rispetto alla partecipazione di ciascuno di essi al consorzio ma in occasione di commesse eseguite dallo stesso consorziato o miste;
- i costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato con riguardo a commesse assunte da quest’ultimo o miste nonché i costi e i ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorziato (mandante) e assunte tramite il consorzio (mandatario senza rappresentanza).
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