Per ripartire la riserva di rivalutazione si guarda alla data dell’efficacia fiscale
Se la decorrenza dell’efficacia fiscale della rivalutazione è differita e la scissione si genera durante la moratoria, il criterio è quello specifico
Per quanto concerne le riserve in sospensione di imposta, accese a fronte di una rivalutazione civilistica e fiscale operata su determinati beni da una società che successivamente si scinde, la prassi dell’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- il criterio di ripartizione della riserva di rivalutazione, tra il patrimonio netto della scissa e quello delle beneficiarie, deve essere in linea di principio generale quello proporzionale (C.M. n. 98/2000);
- se però la relativa disciplina prevede un differimento della decorrenza della efficacia fiscale della rivalutazione e la scissione si genera durante questo periodo di moratoria degli effetti fiscali della rivalutazione, il criterio di ripartizione deve essere allora quello specifico (risposta a interpello n. 65 dell’8 novembre
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