Prova del dominus per l’amministratore di fatto della società schermo
Non è ipotizzabile alcun inserimento organico all’interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico
In tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società “schermo”, priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento, si traduce in quella del ruolo di dominus ed ideatore della frode, atteso che non è ipotizzabile alcun inserimento organico all’interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico.
Il principio, già presente nella giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n. 32398/2018), è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 32901 depositata ieri.
Nel caso di specie, nell’ambito del riesame di misure cautelari, si contestavano ai due indagati vari reati tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-ter DLgs. n. 74/2000) commessi, in ipotesi di accusa, operando quali intermediari ...
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