Garanzie penali da estendere al rito tributario
La Corte europea dei diritti dell’uomo offre al difensore tributario una concreta possibilità di contestare l’assenza delle tutele ex art. 6 CEDU
I recenti provvedimenti emergenziali collegati alla crisi sanitaria hanno posto all’attenzione dei difensori tributari la compressione del diritto alla pubblica udienza in forma orale. Questa è una delle garanzie fondamentali del giusto processo, assicurate sia dall’art. 111 della Costituzione sia dall’art. 6 della CEDU.
L’attuale ordinamento processualtributario riconosce al contribuente italiano una parte davvero esigua di tali garanzie, anzi non è un azzardo affermare che quella dell’oralità della pubblica udienza è l’unica certezza della difesa tributaria. Le altre garanzie del processo civile e penale non conoscono un’applicabilità diretta nel rito tributario, dal momento che il diritto all’accesso a un tribunale indipendente e imparziale
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