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Dai consulenti del lavoro l’analisi dell’esonero contributivo alternativo alla CIG

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 dicembre 2020

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Con l’approfondimento pubblicato nella giornata di ieri, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha analizzato l’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) in favore dei datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, chiarendone alcuni aspetti critici anche in relazione all’esonero di cui all’art. 12 del DL 137/2020.

Si ricorda che la norma in esame riconosce, in via eccezionale, allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del DL 104/2020, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, convertito (Cura Italia), un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. L’esonero può essere fruito per un periodo massimo di quattro mesi, ed entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 (riparametrato e applicato su base mensile).

Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dall’esonero sono esclusi i datori di lavoro agricoli e i premi INAIL.
Inoltre, specifica la norma, l’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Innanzitutto, secondo la Fondazione, un’azienda può accedere all’esonero in trattazione anche nel caso in cui abbia richiesto trattamenti di integrazione salariale solo a maggio e non a giugno.
Invece, con riguardo all’ipotesi in cui un’azienda abbia richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del citato art. 3, la stessa può rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 del DL 137/2020 (DL “Ristori”).

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