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Imposta di registro per la proroga della concessione marittima

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 dicembre 2020

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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 569, pubblicata ieri, ha affermato che la proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, avvenuta per mezzo dell’art. 199 comma 3 lett. b) del DL 34/2020 (DL “Rilancio”), fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione e l’obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo della concessione.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che le concessioni demaniali marittime sono soggette a obbligo di registrazione ex art. 5 del DPR 131/86 e art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e che l’aliquota è pari al 2%, ha affermato che, in caso di proroga ex lege, trova applicazione l’art. 36 comma 3 del DPR 131/86.
Detta norma prevede, per i contratti con patto di proroga tacita, che l’imposta si applichi in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 del DPR 131/86 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.

Pertanto, la differente durata della concessione a seguito della proroga avvenuta per mezzo del DL 34/2020 dovrà essere denunciata nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga; a seguito di tale denuncia l’Ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga.

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