Cassazione in cortocircuito sulla strumentalità per natura
La verifica dell’utilizzo nell’esercizio di impresa non ne costituisce il presupposto
Quando si parla di fisco la certezza del diritto è sempre più una chimera; occorre farsene una ragione. Non deve sorprendere, quindi, che anche la nozione di strumentalità degli immobili assuma connotazioni diverse a seconda del giudice e degli uffici finanziari che se ne occupano. Vediamo cosa è accaduto con riguardo al concetto di strumentalità per natura.
È noto che, con riferimento agli immobili, sono configurabili due diverse forme di strumentalità: la prima è la cosiddetta strumentalità per destinazione, la seconda è invece appellata strumentalità per natura ed è legata alle oggettive caratteristiche dell’immobile. Infatti, l’art. 43 comma 2 del TUIR considera strumentali, anche se non utilizzati, o se dati in locazione o comodato, gli immobili relativi all’impresa che ...
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