Soci di cooperativa con retribuzione ridotta se previsto dal piano di crisi
La temporanea deroga «in peius» del trattamento economico è possibile previa indicazione nel regolamento interno
Ai sensi dell’art. 3 della L. 142/2001, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
Tuttavia, l’art. 6 della medesima L. 142/2001 attribuisce alla cooperativa la possibilità, mediante espressa previsione indicata nel regolamento interno, di poter derogare in peius il trattamento economico minimo determinato ai sensi
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