ACCEDI
Giovedì, 2 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Compensi ai giudici tributari a tassazione separata con un ritardo nell’erogazione «predeterminato»

/ REDAZIONE

Martedì, 15 dicembre 2020

x
STAMPA

Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione della risposta a interpello n. 483 del 13 novembre 2019, in materia di applicazione della tassazione separata ai compensi spettanti ai giudici tributari, qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. f) del TUIR), al fine di integrare e rettificare quanto indicato lo scorso anno.

In generale, viene ribadito che l’applicazione del regime di tassazione separata, di cui all’art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR, deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo possa essere considerata “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione (cfr. C.M. n. 23/97, circ. Agenzia delle Entrate n. 55/2001, § 5.1, ris. Agenzia delle Entrate n. 379/2002).

Con la nuova risposta, l’Agenzia recepisce però il contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione del 13 febbraio 2020 nn. da 3578 a 3585, relative al trattamento fiscale del “compenso aggiuntivo” spettante ai giudici tributari in base all’art. 13 del DLgs. 545/92, corrisposto in relazione al numero dei ricorsi definiti ed erogato con cadenza all’incirca trimestrale. In particolare, la Cassazione ha stabilito che la “fisiologicità” del ritardo nella corresponsione dei “compensi aggiuntivi” relativi al quarto trimestre (1° ottobre 31 dicembre) va individuata aggiungendo 120 giorni alla data del 15 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. La tassazione separata sarà quindi applicabile se si supera tale limite.

Inoltre, sulla base di un apposito parere richiesto all’Avvocatura generale dello Stato, l’Agenzia evidenzia che il suddetto limite individuato dalla Cassazione non può essere esteso ai compensi incentivanti spettanti ai giudici tributari sulla base delle somme riscosse a titolo di contributo unificato (c.d. “compensi CUT”), i quali dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria se erogati nell’anno successivo a quello di riferimento, trattandosi di un ritardo “fisiologico”. La tassazione separata sarà invece applicabile se i “compensi CUT” sono corrisposti a partire dal secondo anno successivo a quello di riferimento.

TORNA SU