Definiti i «sintomi» di fragilità dei beneficiari RdC convocati dai Centri per l’impiego
Con un comunicato pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro, riferendosi ai soggetti destinatari del reddito di cittadinanza (RdC), ha reso noto di aver definito i criteri generali per identificare specifiche condizioni di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso avviare un percorso di inserimento lavorativo.
Va preliminarmente ricordato che la Conferenza unificata, nella seduta del 23 novembre 2020, ha sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sul documento recante “Principi e criteri per l’identificazione delle condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro”.
Sul punto, in base alle disposizioni di cui all’art. 4 comma 5-quater del DL 4/2019, nel caso in cui l’operatore del Centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo familiare del beneficiario del RdC siano presenti particolari criticità che rendono difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà.
Pertanto, poiché l’invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l’hanno determinato, l’Accordo in questione definisce i principi e i criteri generali da adottare per identificare le condizioni di particolare fragilità, al fine di assicurare omogeneità di trattamento.
Nel dettaglio, l’Accordo in argomento richiede che si tenga conto di specifiche caratteristiche personali dell’utente, quali la cura di sé, l’adeguato modo di presentarsi, l’autonomia generale della persona, la capacità di gestire la cura e i bisogni della propria persona in autonomia durante il tempo di lavoro nonché la capacità organizzativa e la puntualità.
A questi elementi se ne aggiungono altri di criticità socio-relazionale, quali la tolleranza, la capacità di gestione delle situazioni di difficoltà e l’aggressività.
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