Non è di comodo la società con immobile inagibile
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 591 di ieri, 15 dicembre 2020, conferma che, se una società ha quale unico bene un immobile inagibile, in quanto in fase di ristrutturazione (nella fattispecie, a seguito di un intervento edilizio “pesante” di cui all’art. 3 comma 1 lett. c), d) e f) del DPR 380/2001), può essere disapplicata la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94.
Tale ristrutturazione, infatti, configura una oggettiva situazione che ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi necessari al fine di superare il c.d. “test di operatività”, per tutte le annualità in cui cui l’intervento si è protratto.
Nel caso specifico, l’elemento di novità è rappresentato dall’esplicitazione del principio secondo cui, posto che l’intervento si è concluso il 9 dicembre 2019, la disapplicazione è concessa per l’intero periodo d’imposta 2019; non è stato, al contrario, ritenuto corretto imputare alla società un reddito minimo commisurato alle risultanze del periodo compreso tra il 10 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2019, in cui l’intervento era stato concluso e l’immobile si trovava in uno stato di agibilità.
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