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Impianto di trasporto a teleferica agevolabile con il bonus investimenti «4.0»

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 dicembre 2020

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Con la risposta a interpello n. 586, viene analizzata l’applicabilità del credito d’imposta previsto dall’art. 1 comma 189 della L. 160/2019 per i beni strumentali materiali classificabili nell’Allegato A alla L. 232/2016, agli investimenti aventi ad oggetto l’ammodernamento dell’impianto di trasporto a teleferica, con il quale il materiale estratto dalla cava viene trasportato (a valle) presso lo stabilimento di lavorazione.

Stando al parere del Ministero dello Sviluppo economico, richiesto dall’Agenzia, il citato comma 189 dell’art. 1 della L. 160/2019 può applicarsi agli investimenti in oggetto, essendo classificabili nell’Allegato A nel gruppo dei “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” (primo gruppo), alla voce 11, concernente: “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili e/o dotati di riconoscimento pezzi”.

Il MISE precisa che l’eventuale applicazione della regola speciale introdotta dalla circ. 23 maggio 2018 n. 177355, in deroga alla generale esclusione degli impianti tecnici di servizio dall’iper-ammortamento, è strettamente legata al rispetto dei parametri tecnici ivi indicati.
In particolare, si ricorda, l’applicazione di tale regola richiede all’impresa di “individuare correttamente la quota del costo sostenuto per la sostituzione/integrazione del componente proporzionalmente riferibile all’investimento che beneficia dell’iper ammortamento in ragione della percentuale di «servizio» a esso fornito, rispetto al servizio totale disponibile”.

Si ricorda inoltre che le strutture costituenti elementi propri di fabbricati – unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture – che risultino annoverabili, a tutti gli effetti, tra le “costruzioni”, sono escluse dall’agevolazione.

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