Per l’infedeltà nella dichiarazione di conguaglio non rileva il bollo annuale
La sanzione deve essere parametrata all’imposta a saldo
In caso di assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale, l’art. 25 comma 3 del DPR 642/72 stabilisce che “l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta”.
Considerato che la norma riguarda le sanzioni applicabili a violazioni commesse in relazione alla dichiarazione di conguaglio, attraverso la quale il contribuente determina “l’imposta dovuta” a saldo e corrispondente
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