ACCEDI
Giovedì, 2 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

L’attività di gestione della liquidità giacente non è accessoria ai fini del pro rata

/ REDAZIONE

Sabato, 19 dicembre 2020

x
STAMPA

Se un soggetto passivo effettua una cessione di strumenti finanziari, nell’ambito dell’attività di investimento della liquidità in eccesso giacente presso i conti correnti della clientela, i relativi proventi sono esenti IVA e concorrono alla determinazione del pro rata. Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 606 pubblicata ieri, 18 dicembre 2020.

Il caso esaminato riguarda una stabile organizzazione in Italia di una società non residente, che opera nel segmento dei “securities service”, principalmente, nei confronti dei clienti c.d. “istituzionali” italiani ed esteri (banche, SGR, fondi pensione, SICAV, ecc.). Oltre a esercitare in via prevalente determinate attività (es. custodia e amministrazione di titoli), tale soggetto, in qualità di banca depositaria, si occupa dell’investimento della liquidità in eccesso giacente nei conti correnti della propria clientela per ottimizzare la redditività totale del business.

In merito alla cessione di titoli di debito garantiti da mutui ipotecari effettuata nell’ambito di quest’ultima attività, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i relativi proventi sono esenti IVA ex art. 10 comma 1 n. 4 del DPR 633/72 e concorrono alla determinazione del pro rata di detrazione (art. 19 comma 5 del DPR 633/72).

La predetta attività configura, infatti, una parte integrante del core business esercitato dal soggetto e costituisce, pertanto, uno strumento “normale funzionale e non meramente occasionale al conseguimento del fine lucrativo”, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione (art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72). La gestione del portafoglio di investimento della liquidità rappresenta “il prolungamento diretto, permanente e necessario della complessa attività svolta, nella veste di banca depositaria, dalla società (…)”. Di conseguenza, questa attività non può essere qualificata come operazione accessoria per escluderla dal calcolo del pro rata.

TORNA SU