Esonero contributivo del decreto Agosto fruibile per un periodo massimo di quattro mesi
Con il messaggio n. 4781, pubblicato ieri, l’INPS è nuovamente intervenuto con riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall’art. 3 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) a favore delle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con causale emergenziale COVID-19.
In particolare, si ricorda che per usufruire dell’esonero, le aziende devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno essere dichiarate: le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020; la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; la contribuzione a carico del datore di lavoro calcolata sulla predetta retribuzione; l’importo dell’esonero.
L’esonero in questione può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020 (per un periodo massimo di 4 mesi), per l’intero importo sulla denuncia relativa anche a una sola mensilità, ove sussista la capienza, e, qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle quelle pregresse avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive oppure rimborsato, previa presentazione delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”.
Infine, si precisa che l’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, esclusi i premi e contributi INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
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