Utilizzabile il tax credit servizi digitali imprese editrici
Con la risoluzione n. 81 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6919”, per l’utilizzo, mediante modello F24, del credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali di cui all’art. 190 del DL 34/2020 convertito.
Il credito d’imposta, destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che soddisfano una serie di requisiti, è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per i seguenti servizi digitali: acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale; information technology di gestione della connettività.
Il DPCM 4 agosto 2020 ha poi definito le modalità e i termini per presentare la domanda per l’accesso al beneficio, prevedendo che sia utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari (si veda “Dal 20 ottobre istanze per il tax credit servizi digitali imprese editrici” del 29 settembre).
Come anticipato, per consentire l’utilizzo in compensazione, la ris. n. 81/2020 ha istituito il codice tributo “6919”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali - art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del DPCM 4 agosto 2020, l’Agenzia, in fase di elaborazione degli F24 presentati, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941