Documenti portatili A1 validi fino alla fine del periodo certificato
Con il messaggio n. 4805 pubblicato ieri, l’INPS ritorna sul tema della Brexit dopo che, con la circolare n. 16 dello scorso 4 febbraio 2020, aveva dettato le istruzioni operative applicabili durante il periodo di transizione (1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2020) in materia di prestazioni pensionistiche, prestazioni a sostegno del reddito, legislazione applicabile, recuperi di contributi e prestazioni indebite.
Limitatamente alla legislazione applicabile, l’Istituto fornisce chiarimenti sul rilascio delle certificazioni A1 per periodi di lavoro il cui termine si colloca in data successiva alla fine del periodo di transizione (vale a dire 31 dicembre 2020).
In particolare, l’INPS informa che, qualora siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.
Invece, le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, le Strutture territoriali dell’Istituto procederanno, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1/E101.
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