Agevolate le erogazioni liberali per l’acquisto di dispositivi informatici per la didattica a distanza
Ai sensi dell’art. 66 comma 1 del DL 18/2020 per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30% per:
- le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- effettuate nell’anno 2020;
- in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2020).
La detrazione, per espressa disposizione di legge, non può superare i 30.000 euro.
Ove effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica si applica l’art. 27 della L. 133/99.
Nella ris. n. 80/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che fruiscono delle agevolazioni previste dall’art. 66 commi 1 e 2 del DL 18/2020 le donazioni che:
- hanno a oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati (la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta dell’emergenza epidemiologica);
- sono effettuate per il tramite di Comuni o della Protezione civile.
Ove le erogazioni siano effettuate dalle persone fisiche direttamente agli istituti scolastici è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. i-octies) del TUIR.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa sono deducibili nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro l’anno ai sensi dell’art. 100 comma 2 lett. o-bis) del TUIR.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941