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Ecotomografo ad aliquota «zero» se dotato di portabilità

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 dicembre 2020

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Tra i beni che possono beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 124 del DL 34/2020 – esenzione IVA con diritto alla detrazione sino al 31 dicembre 2020 e aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021 – è presente anche l’“ecotomografo portatile”. Il beneficio spetta anche se il dispositivo ceduto non è strettamente riconducibile a quelli facilmente trasportabili, in quanto di peso contenuto, purché vi sia, rispetto adessi, una “equivalenza funzionale”.
Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello n. 618, pubblicata ieri sul proprio sito dall’Agenzia delle Entrate.

Il quesito concerneva l’applicabilità dell’aliquota “zero” alla cessione di un ecotomografo di ultima generazione, che, pur non rientrando nella gamma dei dispositivi portatili, era collocato su un carrello che ne consentiva lo spostamento, conferendone il requisito della “portabilità”.

L’Amministrazione finanziaria ricorda quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane nella circolare 30 maggio 2020 n. 12/D, in cui sono stati individuati i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione. In particolare, alla voce “ecotomografo portatile”, le Dogane hanno associato il codice TARIC ex 9018 1200, riferito agli apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica, che “non fa espresso riferimento alla portabilità degli ecotomografi”.

Qualora il dispositivo sia, dunque, assimilabile (in virtù di una valutazione sull’equivalenza funzionale) a quelli che possono godere dell’agevolazione, la relativa cessione potrà beneficiare dell’esenzione da IVA con diritto alla detrazione, sino al 31 dicembre 2020. Non sarebbe giustificabile, infatti, un trattamento differente di prodotti tecnicamente equivalenti, ai fini dell’applicazione dell’imposta, posto che si porrebbe in contrasto con i principi di neutralità fiscale del sistema comune dell’IVA, sanciti dalla Corte di giustizia europea.

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