ACCEDI
Giovedì, 2 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Regole comunitarie sulla prova del trasporto intra-Ue di beni con effetto retroattivo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 dicembre 2020

x
STAMPA

Con la risposta a interpello n. 632 di ieri, 29 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi in tema di documentazione valida ai fini della prova del trasporto dei beni nell’ambito di una cessione intra-Ue. La fattispecie esaminata è relativa a triangolazioni comunitarie effettuate nel corso dell’anno 2019, pertanto non si rendono applicabili le disposizioni della direttiva 2018/1910/Ue del 4 dicembre 2018 (non ancora recepite nell’ordinamento interno).

Il promotore (e istante) è un soggetto tedesco, privo di stabile organizzazione e di identificazione IVA in Italia, che acquista beni, con clausola INCOTERM EXW (cioè franco fabbrica), da un fornitore italiano. Quest’ultimo, su incarico del promotore, spedisce la merce direttamente al cliente del soggetto tedesco, il quale si trova in uno Stato membro differente dall’Italia e dalla Germania, ad esempio, l’Austria.

L’operazione effettuata tra il primo cedente italiano e il promotore tedesco ha natura di cessione intra-Ue di beni, non imponibile ai fini IVA, ex art. 41 del DL 331/93. Colui che è chiamato a produrre documentazione idonea a comprovare la spedizione o il trasporto dei beni dall’Italia all’Austria, verificabile dall’Amministrazione finanziaria, è il soggetto passivo italiano. La società istante, invece, dovrà conformarsi alle norme tedesche.

In considerazione del fatto che il CMR prodotto unitamente all’istanza di interpello non è risultato documento idoneo ai fini che qui interessano, in quanto privo della firma del soggetto austriaco destinatario finale delle merci, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il primo cedente debba integrare i mezzi di prova con:
- la documentazione bancaria attestante l’accredito del prezzo convenuto
- la dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente austriaco
- gli impegni contrattuali assunti
- gli elenchi INTRASTAT.

Resta valida la possibilità per l’operatore italiano di attenersi alle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue 282/2011, efficaci a partire dall’anno corrente, applicabili, secondo quanto chiarito con circ. n. 12/2020, anche in relazione alle operazioni realizzate anteriormente al 1° gennaio 2020.

TORNA SU